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Venerdì, 25 Ottobre 2019 07:42

Legge Gelli: nuovi decreti attuativi

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Aspetti salienti e potenzialmente più impattanti contenuti nello schema  del decreto proposto dai Ministeri dello Sviluppo Economico, della Salute, dell’Economia e delle Finanze in riferimento all’articolo 10 della legge 8/3/2017 Gelli-Bianco in vigore dal 1/4/2017

Finalmente dovremmo essere alle battute conclusive sui chiarimenti necessari alla determinazione, un po' oltre i 120gg indicati nella legge stessa, dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture Sanitarie, pubbliche e private, e per gli esercenti la professione sanitaria secondo l’art. 10 della legge Gelli.

E, soprattutto, dei requisiti minimi di garanzia per chi sceglie la strada delle “analoghe misure” con assunzione diretta del rischio.

Inoltre, si definiscono le modalità di trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale dell’impresa di assicurazione.

Di seguito analizzeremo nel dettaglio gli aspetti più importanti da un punto di vista prettamente assicurativo e pragmatico.

  Art. 3 Oggetto della garanzia assicurativa

  Sono a carico della struttura tutti i rischi derivanti dalla sua attività con responsabilità contrattuale (ex artt. 1218 e 1228 c.c.) nonché dai danni cagionati con dolo e colpa grave dal personale operante a qualunque titolo presso la struttura stessa. In quest’ultimo caso è a carico della struttura anche la responsabilità extracontrattuale (ex artt. 2043c.c.). Il tutto con obbligo assicurativo mediante stipula di contratto con una compagnia assicurativa o attuando misure equivalenti che vedremo nello specifico successivamente.

L’esercente attività libero professionale risponderà, come prima, con responsabilità contrattuale ed obbligo di stipula di polizza assicurativa con una compagnia.

Per il personale operante presso le strutture si fa obbligo di stipula di adeguata polizza assicurativa per colpa grave. Si introduce una novità, In caso di azione diretta del danneggiato nei confronti della compagnia assicuratrice quest’ultima ha il diritto di rivalsa nei confronti dell’esercente la professione sanitaria qualora questi non abbia assolto, nel triennio formativo precedente l’evento, gli obblighi in materia di Educazione Continua in Medicina.

  Altro aspetto importante, in caso di responsabilità solidale l’assicurazione deve prevedere la copertura della responsabilità per l’intero, fatto salvo il diritto di surroga nei confronti dei condebitori.

Ad ogni scadenza contrattuale, per strutture ed esercenti liberi professionisti, è prevista la variazione (aumento o diminuzione) del premio di tariffa in vigore all’atto della nuova stipula in relazione al verificarsi o meno di sinistri e all’assolvimento degli obblighi formativi.

   Art. 4 Massimali minimi di garanzia delle polizze assicurative

- Strutture ambulatoriali non protette (compresi laboratori di analisi)

- Massimale per sinistro 1.000.000

- Massimale per anno assicurativo e sinistri in serie 3.000.000

- Strutture che non svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto ivi compresi ambulatori protetti o con attività odontoiatrica.

- Massimale per sinistro 2.000.000

- Massimale per anno assicurativo e sinistri in serie 6.000.000

- Strutture che svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto

- Massimale per sinistro 4.000.000

- Massimale per anno assicurativo e sinistri in serie 12.000.000

- Esercenti la professione sanitaria che non svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto.

- Massimale per sinistro 1.000.000

- Massimale per anno assicurativo e sinistri in serie 3.000.000

- Esercenti la professione sanitaria che svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto.

- Massimale per sinistro 2.000.000

- Massimale per anno assicurativo e sinistri in serie 6.000.000

Tutti i contratti assicurativi obbligatori per la RCO devono avere un massimale di 2.000.000 per sinistro e per anno.

  Art. 5 efficacia temporale della garanzia

/p>Si conferma la forma “Claims Made” con 10 anni di retroattività e 10 anni di copertura postuma solo in caso di cessazione attività. L’ultrattività è estesa agli eredi e non è soggetta alla clausola di disdetta.

Art. 5-bis diritto di recesso dell’assicuratore

In vigenza di polizza e/o ultrattività della stessa l’assicuratore non può recedere in caso di sinistro o del suo risarcimento.L’assicuratore può recedere solo in caso di condotta gravemente colposa reiterata dell’esercente la professione sanitaria accertata con sentenza definitiva che abbia comportato il pagamento di un risarcimento del danno.

 Art. 8 Misure analoghe alle coperture assicurative

La scelta di operare mediante assunzione diretta del rischio deve risultare da apposita delibera approvata dai vertici della struttura sanitaria che ne evidenzia, altresì, le modalità di funzionamento e il ruolo dell’eventuale CENTRO DI GESTIONE DEL RISCHIO, anche per la gestione dei processi di acquisto dei servizi assicurativi e le motivazioni sottese.

Art. 9 costituzione FONDO RISCHI

La struttura che opera mediante assunzione diretta del rischio costituisce un fondo specifico a copertura dei rischi individuabili al termine dell’esercizio e che possono dar luogo a richieste di risarcimento. In caso di utilizzo con residuo insufficiente il fondo dovrà essere ricostituito.

Art. 10 Fondo RISERVA SINISTRI

In aggiunta al fondo rischi la struttura deve costituire un secondo fondo di messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi a sinistri denunciati comprendente l’ammontare complessivo delle somme necessarie per far fronte alle richieste di risarcimento presentate nel corso dell’esercizio o di quelli precedenti non ancora pagati.

   - Art. 11 Certificazione del Fondo Rischi e del Fondo Riserva Sinistri

La congruità degli accantonamenti di cui agli articoli 9 e 10 è certificata da un revisore legale ovvero dal collegio sindacale che rilascia un giudizio di sufficienza o attesta le ragioni per le quali è impossibile esprimere un giudizio.

- Art. 14 Funzioni per il governo del rischio

- La struttura istituisce al proprio interno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la funzione di valutazione dei sinistri. Le competenze minime obbligatorie, interne o esterne, che la struttura deve garantire sono le seguenti:

a- Medicina Legale;

b- Loss Adjusting;

c- Legale;

d- Risk Management.

- Art. 16 Norme transitorie e finali

- Le polizze sottoscritte prima dell’entrata in vigore del presente decreto, se non conformi ai requisiti minimi di cui al decreto stesso, restano in vigore e sono considerate idonee fino alla scadenza e comunque non oltre i 12 mesi successivi. Le polizze pluriennali aggiudicate nell’ambito dei bandi pubblici, ove non liberamente rinegoziabili tra le parti, restano in vigore fino alla scadenza naturale del contratto.

Considerazioni finali (personali n.d.r.)

Gli aspetti che più di tutti potrebbero rivelarsi impattanti sui contratti assicurativi attuali e sulla gestione globale del rischio sono almeno 3 e più precisamente:

Massimali minimi richiesti, ad oggi non credo esista polizza adeguata;

In merito alla Responsabilità Solidale, che dovrà essere prevista per intero per ogni assicurato, anche qui credo siano pochissime le polizze adeguate;

In buona sostanza si chiede alle strutture sanitarie di diventare delle vere e proprie “compagnie di assicurazioni”, nutro forti dubbi sulla reale applicazione delle norme proposte.

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Letto 1559 volte Ultima modifica il Venerdì, 25 Ottobre 2019 08:06

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