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Lunedì, 11 Dicembre 2017 08:20

La Responsabilità Professionale degli esercenti le professioni sanitarie

Legge Gelli: cosa è cambiato? Legge Gelli: cosa è cambiato? Legge Gelli: cosa è cambiato?

Premessa
Il nostro non è il punto di vista del Legislatore né del Legale di turno, ci si vuole solo soffermare su cosa il Medico deve tenere in massima attenzione per avere la migliore protezione possibile dai rischi derivanti l’esercizio della professione sanitaria secondo l’attuale normativa. 

Base della legge Gelli

Il fulcro del decreto Gelli è la sicurezza delle cure della persona assistita ed il riallocamento dei rischi derivanti dall’esercizio delle attività medico sanitarie per meglio tutelare il danneggiato.

Ruolo importante rivestirà la creazione di Linee Guida univoche che dovranno essere emanate attraverso decreti attuativi, in attesa dei quali al Medico viene chiesto di attenersi alle buone pratiche clinico-assistenziali.

La Responsabilità Professionale degli esercenti le professioni sanitarie
Il Decreto Gelli Legge n°24/2017 in vigore dal 1/4/2017
Il decreto è pienamente in vigore nel suo impianto principale, i decreti attuativi dovranno solo definire alcuni dettagli pratici che non inficiano in alcun modo l’operatività generale della legge.

Premessa
Il nostro non è il punto di vista del Legislatore né del Legale di turno, ci si vuole solo soffermare su cosa il Medico deve tenere in massima attenzione per avere la migliore protezione possibile dai rischi derivanti l’esercizio della professione sanitaria secondo l’attuale normativa.

Base della legge Gelli
Il fulcro del decreto Gelli è la sicurezza delle cure della persona assistita ed il riallocamento dei rischi derivanti dall’esercizio delle attività medico sanitarie per meglio tutelare il danneggiato.
Ruolo importante rivestirà la creazione di Linee Guida univoche che dovranno essere emanate attraverso decreti attuativi, in attesa dei quali al Medico viene chiesto di attenersi alle buone pratiche clinico-assistenziali.
Nello specifico la volontà e quella di concentrare la responsabilità in capo alle strutture, alleggerendo la posizione dei medici. Inoltre, altro obiettivo è quello di avere un sistema di tutela del danneggiato più funzionale attraverso l’introduzione di un nuovo sistema assicurativo obbligatorio globale.

La Responsabilità Civile del medico e della struttura
La struttura risponde secondo gli articoli 1218 e 1228 del cc e quindi per responsabilità contrattuale.
La responsabilità dei medici dipendenti o operanti all’interno della struttura è regolata dall’articolo 2043 cc e pertanto rispondono per Responsabilità Extracontrattuale.
Premessa: la Struttura è obbligata ad attivare apposita copertura assicurativa o altre analoghe misure(gentile concessione governativa n.d.r.) per qualsiasi rischio derivante dall’esercizio di attività socio-sanitarie (responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale). Il Medico, a seconda del tipo di rischio, è sempre obbligato alla stipula di una propria polizza di Responsabilità Civile Professionale. In Particolare una polizza per Colpa Grave per i medici dipendenti e una RC professionale per medici liberi professionisti.
Nella nuova realtà si concretizzano 3 diverse possibili situazioni di responsabilità che legano il binomio struttura/esercente la professione sanitaria che indicheremo con opzioni A,B e C.

Opzione A medico dipendente di struttura pubblica
La responsabilità è sempre in capo alla struttura tranne per i soli casi di dolo o colpa grave che restano a carico dell’esercente la professione.
L’eventuale danno erariale per colpa grave determina, da parte dell’Ente di dipendenza, l’azione di risarcimento amministrativo presso la Corte dei Conti

Opzione B medico dipendente di struttura privata o a qualunque titolo operante presso quest’ultima
La responsabilità è sempre a carico della struttura tranne i casi di dolo o colpa grave, l’eventuale risarcimento erogato al danneggiato, nel solo caso di colpa grave, determina l’azione di rivalsa del datore di lavoro Vs l’esercente la professione presso le sedi di giustizia ordinaria.
In relazione alle opzioni A e B l’esercente la professione sanitaria è obbligato alla stipula di apposita polizza di responsabilità civile professionale per colpa grave!

Opzione C medico libero professionista anche se operante presso strutture diverse, come prima, dovrà stipulare una polizza di responsabilità civile professionale a “primo rischio”.
N.B. Per la definizione delle caratteristiche e modalità delle nuove coperture assicurative saranno necessari decreti attuativi, nell’attesa che questo avvenga non si può fare altro che utilizzare i prodotti attualmente presenti sul mercato.

Estensioni della copertura assicurativa
Le polizze assicurative dovranno prevedere un periodo di retroattività non inferiore ai 10 anni. Non è chiaro se ci si riferisce alle sole polizze di “Colpa Grave” o anche a quelle a “primo rischio”.
Inoltre, nel caso di cessazione definitiva dell’attività dovrà essere previsto una copertura postuma di 10 anni estesa agli eredi e non disdettabile.

Limiti risarcitori
Per i soli medici dipendenti o operanti all’interno e per conto di strutture si introducono dei limiti risarcitori.
Nel caso l’esercente la professione venisse ritenuto colpevole di colpa grave il risarcimento da questi dovuto non potrà mai essere superiore al triplo della retribuzione/reddito lordo annuo calcolato come media del percepito nei tre anni a cavallo dell’evento causale del danno.

Nuovi obblighi
Tentativo obbligatorio di conciliazione
Si introduce l’obbligo di trovare un accordo tra le parti in via stragiudiziale che, quindi, non è più facoltativo come avveniva nel precedente ordinamento.
Nel caso di medici dipendenti la struttura ha l’obbligo di comunicare al proprio operatore entro 10 giornidall’avvenuto ricevimento di una richiesta risarcitoria pena la decadenza dal diritto di rivalsa o di risarcimento amministrativo.
L’azione di rivalsa o di risarcimento amministrativo deve avvenire entro un anno dall’avvenuto pagamento sia a titolo stragiudiziale che giudiziale pena la decadenza da tale diritto.

Azione di Rivalsa diretta
Si introduce l’azione diretta del soggetto danneggiato verso l’eventuale compagnia di assicurazioni della struttura o dell’esercente la professione. Attualmente non è operativa per la mancanza dei decreti attuativi.

Responsabilità penale dell’esercente la professione
Si introduce l’articolo 590 sexies che prevede la Responsabilità Penale colposa per morte o lesioni personali. In sostanza il Medico non può essere perseguito penalmente nel caso di condanna in sede civile per colpa lieve nel caso di “imperizia”, si introduce, invece, la punibilità in ambito penale anche per la sola colpa lieve nei casi di “negligenza” e “imprudenza”!
In merito a questo aspetto rinnoviamo il nostro invito a stipulare sempre una polizza di Tutela Legale oltre a quella per Responsabilità Civile.

Consiglio finale
Nella stipula di nuove polizze è sempre preferibile scegliere quelle che hanno già recepito, negli aspetti principali già definiti, i dettami del decreto Gelli.
Per ogni dubbio o per una cnsulenza contattaci al nostro nr. verde:

assicurofacile 800.940.800

AUTORE: Ferdinando

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Letto 3410 volte Ultima modifica il Mercoledì, 20 Dicembre 2017 08:48

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