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Mercoledì, 03 Maggio 2017 10:27

RC OBBLIGATORIA PER AVVOCATI: TUTTO QUELLO CHE BISOGNA SAPERE

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Alla fine è successo: la copertura obbligatoria contro gli infortuni e l’RC professionale per avvocati e professioni legali sono diventate obbligatorie con la Gazzetta Ufficiale n. 238 del 11/10/2016 che ufficializza il decreto 22 settembre 2016 del Ministero della Giustizia che approva le “condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato”.

Cosa vuol dire questo?

Che si hanno 365 giorni per mettersi in regola dato che il decreto entra in vigore un anno dopo la sua pubblicazione; la data ultima è il12 ottobre 2017.

Ma cosa bisogna fare per non andare contro il decreto in questione?

Ora vedremo nello specifico cosa bisogna fare per essere in linea con la legge e chi è interessato da questa novità.

Copertura contro gli infortuni

Come impone l’articolo 4 del decreto, questa copertura protegge dagli infortuni occorsi durante lo svolgimento della propria attività lavorativa o causati da questa. Comprende morte, invalidità permanente, invalidità temporanea, spese mediche e infortuni derivati dagli spostamenti per dovuti all’attività personale. Gli avvocati, i loro collaboratori, praticanti e dipendenti per i quali non sia attiva la copertura assicurativa obbligatoria INAIL devono, quindi, obbligatoriamente sottoscriverne una.

Chi deve sottoscrivere l’RC professionale?

Tutti gli avvocati e le associazioni di professionisti regolarmente iscritti all’albo (e che non sono stati sospesi dalla pratica della professione) devono obbligatoriamente essere coperti da una polizza di responsabilità civile. Nel caso si praticasse all’interno di uno studio di associati o all’interno di una società attraverso partita IVA, l’RC risulta comunque obbligatoria. In più, qualora si usufruisse dell’aiuto di collaboratori interni o esterni, anche essi possono essere assicurati.

Da cosa protegge l’RC professionale?

La copertura di una polizza di responsabilità civile protegge l’interessato da tutti quei rischi, più o meno gravi, che derivano dallo svolgimento della sua professione e comprende tutti i danni arrecati a terzi in modo, ovviamente, involontario: patrimoniali, non patrimoniali, indiretti, permanenti, temporanei e futuri. In più, ha validità retroattiva (per danni precedenti la sottoscrizione della polizza) e ultrattiva (se si cessa di praticare quando la polizza è ancora valida), includendo anche gli eredi eventuali nella copertura.

Quiarriviamo a un altro punto da chiarire.

Cosa si intende per attività professionale coperta dall’RC?

- l'attività di rappresentanza e difesa dinanzi all'autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali

- gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come a esempio l'iscrizione a ruolo della causa o l'esecuzione di notificazioni

- la consulenza o assistenza stragiudiziali

- la redazione di pareri o contratti

- l'assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni

In aggiunta, si può scegliere di estendere la copertura dell’RC professionaleaffinché protegga il professionista in altre, frequenti situazioni:

- da fatti colposi e/o dolosi causati da collaboratori, praticanti, dipendenti o sostituti processuali

- da sanzioni di natura fiscale inflitte ai clienti per colpa di errori dell’assicurato

- responsabilità solidale

- sinistri in serie

- smarrimento di documenti

- RC della conduzione dello studio e verso prestatori di lavoro

- sindaco o revisore

- custode giudiziario

- delegato alle vendite

Le cifre dell’RC professionale per avvocati

I massimali della copertura minima partono da 350.000€ e, ovviamente, salgono in base al fatturato. Una società di professionisti in cui operano almeno 10 avvocati, per esempio, usufruirà di una copertura di 5.000.000€ per sinistro.

Per vedere la tabella complessiva, si faccia riferimento alla Gazzetta Ufficiale: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-10-11&atto.codiceRedazionale=16A07253&elenco30giorni=false

Per concludere, si ricorda che si ha tempo un anno per adeguarsi al nuovo decreto e che la data ultima è quindi il 12 ottobre 2017. Inoltre, qualora si avesse già una copertura RC professionale, bisogna assicurarsi che questa sia in linea con le disposizioni attuali.

Per informazioni aggiuntive e consulenza, clicca qui

Letto 2980 volte Ultima modifica il Giovedì, 04 Maggio 2017 09:30
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